Avevamo avuto modo di commentare qualche giorno fa proprio su questa testata, “con lo stupore di chi legge cose nuove”, l’ordinanza del 26 febbraio del Tribunale di Roma relativa all’ammissibilità dell’estensione del cosiddetto blocco dei licenziamenti anche ai Dirigenti.
Ora…con il medesimo stupore con cui si legge di cose “istrioniche”, leggiamo di una nuova ordinanza dello stesso Tribunale che ci sentiamo la responsabilità di commentare nuovamente. Si, perché la novella del Foro Romano, la n. 3605 del 19 aprile 2021, con un fare palindromico che in diritto non risulta mai lineare, torna sul medesimo quesito della precedente ma con un Giudice che esprime parere opposto a quello di pochi giorni prima da parte del collega.
Secondo la nuova pronuncia infatti “Il dato letterale della norma, in uno con la filosofia che la sorregge, non consente di ritenere che la figura del dirigente possa essere ricompresa nel blocco”.
In effetti in quest’ultima ci ritroviamo molto di più. Sembrano considerazioni familiari e condivisibili, per chi nel diritto opera da tempo, come quella di rinvenire una “chiara ed evidente simmetria” nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali e blocco dei licenziamenti ma non certo tra libera determinazione economica ed impossibilità di organizzare la propria attività imprenditoriale.
Ora sì che il sentimento di smarrimento sta scomparendo… ora sì che si rivedono quelle linee guida che consentono di analizzare la materia in modo corretto ed orientato: la nuova ordinanza “rasserena” gli animi degli operatori e aiuta a superare le perplessità.
Già, perché a proposito di “orientamento” avevamo a mente il ricordo di argomentazioni quali “secondo una interpretazione costituzionalmente orientata non si capirebbe l’esclusione dei dirigenti dal blocco visto la ratio della norma che è quella di impedire il licenziamento in generale senza distinzione di sorta” che nulla hanno a che vedere con la norma di specie ed il plesso normativo circostante.
Ma la questione dolente rimane quella che avevamo avuto modo di commentare nel precedente articolo e che continua ad essere il tarlo di un sistema – quello giuridico – che, in combine con quello legislativo, risulta proficuo spesso soltanto in teoria. Se è vero che la giurisprudenza, dinamica, adattiva e produttiva di materiale utile per innovare le norme è disallineata con lo spirito con cui le norme vengono promulgate… la dicotomia si rivela solo deleteria.
Sono due le opportunità che un simile avvicendamento di giudizi fanno venire meno:
- la costruzione di una linea gestionale precisa che consenta la programmazione d’azienda
- la costruzione di una linea gestionale fondata su rapporti apicali e di direzione dell’azienda
Quindi la possibilità di poter gestire con precise linee guida e con coerenza la propria impresa.
Di certo, non solo l’ingerenza di un giudice nell’applicazione di una norma chiara e serenamente interpretabile ma anche e soprattutto l’avvicendamento interpretativo con risultanze diametralmente opposte, creano una tale difficoltà nella capacità del Datore di Lavoro di prendere iniziative da spuntarne l’efficacia. La sottrazione della capacità del Datore di Lavoro di poter organizzare il proprio team e le figure manageriali della propria azienda è una colpevole superficialità che ha conseguenze che vanno ben oltre quelle economiche. Ma non solo, episodi come questo non sono singoli e spesso le contraddizioni interpretative si aggiungono alla malsana tendenza di qualche Legislatore a non prevedere misure di ampio respiro con la necessità di produrne di nuove, modificando spesso il perimetro e la ratio delle stesse.
Tutto questo mina la stabilità di un sistema in cui investire e preclude l’attrazione degli investitori che, se da un lato mantengono un profilo molto più limitato, dall’altro preferiscono sviluppare i propri contenuti all’estero sulla scorta delle idee e del know how del nostro Paese. Il tema quindi, annoso e macilento, acquista ora ancor più rilevo se si considerano le opportunità di sviluppo che i postumi di questa crisi possono propiziare.
di Massimiliano Arlati, ArlatiGhislandi – AG Studi & Ricerche